Obiettivi e programma formativo   Collegio dei docenti
Settori di ricerca   Statuto
Dottorandi      


Statuto del corso di dottorato

Art.1 - Istituzione e finalità
Presso l'Università degli Studi di Bari è istituito il corso di dottorato di ricerca in INFORMATICA, che si svolgerà presso il Dipartimento di INFORMATICA .

Il dottorato di ricerca in INFORMATICA ha come sua finalità quella di formare ricercatori di alto livello nei settori scientifico disciplinari K05A E K05B, nonché di fornire una preparazione adeguata anche per l'ingresso nei quadri della docenza universitaria.

Art.2 - Durata
Il corso ha la durata di 3 anni e si articola nei seguenti curricula:

ART.3 - Requisiti d'accesso
Costituisce requisito per presentare la domanda di ammissione al corso il possesso di diploma di laurea o di titolo equipollente conseguito presso Università straniere. L' equipollenza, ai soli fini della ammissione ai corsi di dottorato, è deliberata dal Collegio dei Docenti del dottorato.
Su proposta del Collegio dei docenti, eventuali candidati stranieri possono sostenere le prove di ammissione presso sedi universitarie straniere con le quali l'Università di Bari sia convenzionata. Nell'ambito della Convenzione verranno duisciplinate le modalità di svolgimento delle prove.
La Commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati per l'esame di ammissione è formata ai sensi e con le modalità di cui all'art.5 dell'apposito Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca.

ART.4 - Attività di formazione
Le attività di formazione si articolano in attività didattiche e di ricerca.

ART.5 - Organi di gestione del corso e loro funzioni
Organi del Corso di dottorato di ricerca sono:

  1. il Coordinatore
  2. il Collegio dei docenti (CD)
  1. Il Coordinatore è un professore di I o II fascia a tempo pieno di uno dei settori scientifico disciplinari del corso di dottorato. E' nominato con Decreto del Rettore su proposta del CD.
    Il Coordinatore riunisce il CD almeno due volte l'anno e ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità o lo richieda la maggioranza del CD.
  2. Il Collegio dei docenti è composto da Professori di I e II fascia e ricercatori dell'Università di Bari e delle Università consorziate in numero non inferiore a 11 (dei quali almeno 6 professori di I e II fascia compreso il Coordinatore).
    Il CD è composto da Professori di I e II fascia e ricercatori afferenti ai settori scientifico-disciplinari ai quali si riferisce il corso di dottorato, che con le loro attività abbiano apportato contributi scientifici, a livello nazionale e/o internazionale, e che s'impegnino a svolgere i compiti necessari per il funzionamento del corso.
    L'ammissione di nuovi docenti è deliberata dal CD.
    Nessun docente può far parte di più di un CD per lo stesso ciclo di dottorato.
    Le decisioni del CD sono adottate a maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del Coordinatore.
    Il quorum per la validità della seduta è dato dalla maggioranza dei componenti il collegio.
    I docenti del Collegio garantiscono il regolare svolgimento del corso e le funzioni di tutori.
    Il CD inoltre:
  1. impartisce le direttive generali del corso di dottorato;
  2. indica al Rettore una rosa di nominativi di docenti per la formazione della Commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati per l'ammissione al corso di dottorato;
  3. indica al Rettore una rosa di nominativi di docenti per la formazione della Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo;
  4. delibera sulle equipollenze dei titoli accademici conseguiti all'estero, ai soli fini dell'ammissione al corso di dottorato;
  5. definisce l'assegnazione di ogni allievo ad un docente-tutore che ne segue il percorso di formazione. Il C.D. entro il 1° semestre del primo anno approva il curriculum, il piano formativo e il progetto di ricerca scelto dal candidato con il docente tutore;
  6. annualmente verifica il piano formativo e definisce l'attribuzione di eventuali incarichi per corsi di insegnamento, cicli di seminari, ecc.;
  7. al termine di ogni anno valuta l'assiduità, il profitto e l'avanzamento delle ricerche (documentata da una relazione scritta e da eventuale presentazione orale) di ciascun allievo del corso, ammettendo lo stesso al prosieguo degli studi o proponendone al Rettore l'esclusione. L'allievo che non superi la prova annuale, può essere ammesso al prosieguo con riserva da sciogliersi entro il successivo trimestre;
  8. delibera, altresì, il riconoscimento di studi eventualmente compiuti all'estero e, comunque, preventivamente autorizzati (per periodi inferiore a sei mesi autorizzazione del Coordinatore, per periodi superiori ai sei mesi autorizzazione del Collegio dei docenti);
  9. di anno in anno designa i docenti preposti a tenere i corsi di insegnamento. Essi potranno essere scelti tra i docenti, anche non compresi nel CD e non afferenti al Dipartimento, che abbiano dichiarato al Coordinatore la loro disponibilità;
  10. Il CD può autorizzare l'affidamento ai dottorandi di ricerca di una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa, nei Corsi di Laurea o di Diploma, che comunque non comprometta l'attività di formazione alla ricerca.
    (Regolamento approvato dal S.A., nella riunione del 13.12.1999)

ART.6 - Nomina del docente guida
All'inizio del corso, l'allievo dichiara il proprio orientamento in merito al Curriculum nel quale intende svolgere le proprie ricerche e formula una proposta di piano di ricerca che dovrà ottenere il consenso del CD. In relazione a ciò il CD lo affida ad un docente guida.

ART.7 - Piano di formazione e carriera scolastica
Per ciascun allievo, il piano di formazione sarà articolato in modo da ampliarne opportunamente la cultura, nonché di fornirgli il bagaglio delle conoscenze scientifiche, che siano necessarie ed opportune per lo svolgimento delle ricerche nel settore prescelto.
Il CD annualmente accerta che l'allievo abbia seguito con profitto le attività didattiche e di ricerca programmate. L'allievo che non superi la prova annuale, può essere ammesso al prosieguo con riserva da sciogliersi entro il successivo trimestre. In caso di non ammissione decade.

ART.8 - Modifiche di statuto
Eventuali proposte di modifica del presente Statuto, avanzate dal CD, sono approvate dagli Organi competenti.

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