
Statuto del corso di dottorato

Art.1 - Istituzione e finalità
Presso l'Università degli Studi di Bari è istituito il corso
di dottorato di ricerca in INFORMATICA, che si svolgerà presso il Dipartimento
di INFORMATICA .
Il dottorato di ricerca in INFORMATICA ha come sua finalità quella
di formare ricercatori di alto livello nei settori scientifico disciplinari
K05A E K05B, nonché di fornire una preparazione adeguata anche per l'ingresso
nei quadri della docenza universitaria.
Art.2 - Durata
Il corso ha la durata di 3 anni e si articola nei seguenti curricula:
- Sistemi Intelligenti
- Metodi Sperimentali nell'Ingegneria del Software
- Nuovi paradigmi di Interazione
- Fondamenti dell'Informatica
ART.3 - Requisiti d'accesso
Costituisce requisito per presentare la domanda di ammissione al corso il
possesso di diploma di laurea o di titolo equipollente conseguito presso Università
straniere. L' equipollenza, ai soli fini della ammissione ai corsi di dottorato,
è deliberata dal Collegio dei Docenti del dottorato.
Su proposta del Collegio dei docenti, eventuali candidati stranieri possono
sostenere le prove di ammissione presso sedi universitarie straniere con le
quali l'Università di Bari sia convenzionata. Nell'ambito della Convenzione
verranno duisciplinate le modalità di svolgimento delle prove.
La Commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati per l'esame
di ammissione è formata ai sensi e con le modalità di cui all'art.5
dell'apposito Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca.
ART.4 - Attività di formazione
Le attività di formazione si articolano in attività didattiche
e di ricerca.
- Le attività didattiche, che devono necessariamente prevedere la
presenza di didattica strutturata, comprendono insegnamenti avanzati, corsi
monografici, seminari nonché partecipazioni a scuole nazionali ed internazionali.
I seminari sono affidati ad esperti dei vari settori e devono essere in numero
adeguato a garantire la formazione scientifica e l'addestramento alla ricerca
dell'allievo;
- L'attività di ricerca si concreta nella elaborazione e nella esecuzione
di un progetto di ricerca su un argomento originale, i cui risultati sono
esposti in seminari di ricerca e formano oggetto di dissertazione scritta
(tesi di Dottorato). Tale tesi andrà sottoposta al vaglio della Commissione
giudicatrice per il conferimento del titolo.
ART.5 - Organi di gestione del corso e loro funzioni
Organi del Corso di dottorato di ricerca sono:
- il Coordinatore
- il Collegio dei docenti (CD)
- Il Coordinatore è un professore di I o II fascia a tempo
pieno di uno dei settori scientifico disciplinari del corso di dottorato.
E' nominato con Decreto del Rettore su proposta del CD.
Il Coordinatore riunisce il CD almeno due volte l'anno e ogni qualvolta ne
ravvisi l'opportunità o lo richieda la maggioranza del CD.
- Il Collegio dei docenti è composto da Professori di I e II fascia
e ricercatori dell'Università di Bari e delle Università consorziate
in numero non inferiore a 11 (dei quali almeno 6 professori di I e II fascia
compreso il Coordinatore).
Il CD è composto da Professori di I e II fascia e ricercatori afferenti
ai settori scientifico-disciplinari ai quali si riferisce il corso di dottorato,
che con le loro attività abbiano apportato contributi scientifici,
a livello nazionale e/o internazionale, e che s'impegnino a svolgere i compiti
necessari per il funzionamento del corso.
L'ammissione di nuovi docenti è deliberata dal CD.
Nessun docente può far parte di più di un CD per lo stesso ciclo
di dottorato.
Le decisioni del CD sono adottate a maggioranza dei votanti, in caso di parità
prevale il voto del Coordinatore.
Il quorum per la validità della seduta è dato dalla maggioranza
dei componenti il collegio.
I docenti del Collegio garantiscono il regolare svolgimento del corso e le
funzioni di tutori.
Il CD inoltre:
- impartisce le direttive generali del corso di dottorato;
- indica al Rettore una rosa di nominativi di docenti per la formazione della
Commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati per l'ammissione
al corso di dottorato;
- indica al Rettore una rosa di nominativi di docenti per la formazione della
Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo;
- delibera sulle equipollenze dei titoli accademici conseguiti all'estero,
ai soli fini dell'ammissione al corso di dottorato;
- definisce l'assegnazione di ogni allievo ad un docente-tutore che ne segue
il percorso di formazione. Il C.D. entro il 1° semestre del primo anno
approva il curriculum, il piano formativo e il progetto di ricerca scelto
dal candidato con il docente tutore;
- annualmente verifica il piano formativo e definisce l'attribuzione di eventuali
incarichi per corsi di insegnamento, cicli di seminari, ecc.;
- al termine di ogni anno valuta l'assiduità, il profitto e l'avanzamento
delle ricerche (documentata da una relazione scritta e da eventuale presentazione
orale) di ciascun allievo del corso, ammettendo lo stesso al prosieguo degli
studi o proponendone al Rettore l'esclusione. L'allievo che non superi la
prova annuale, può essere ammesso al prosieguo con riserva da sciogliersi
entro il successivo trimestre;
- delibera, altresì, il riconoscimento di studi eventualmente compiuti
all'estero e, comunque, preventivamente autorizzati (per periodi inferiore
a sei mesi autorizzazione del Coordinatore, per periodi superiori ai sei mesi
autorizzazione del Collegio dei docenti);
- di anno in anno designa i docenti preposti a tenere i corsi di insegnamento.
Essi potranno essere scelti tra i docenti, anche non compresi nel CD e non
afferenti al Dipartimento, che abbiano dichiarato al Coordinatore la loro
disponibilità;
- Il CD può autorizzare l'affidamento ai dottorandi di ricerca di una
limitata attività didattica sussidiaria o integrativa, nei Corsi di
Laurea o di Diploma, che comunque non comprometta l'attività di formazione
alla ricerca.
(Regolamento approvato dal S.A., nella riunione del 13.12.1999)
ART.6 - Nomina del docente guida
All'inizio del corso, l'allievo dichiara il proprio orientamento in merito
al Curriculum nel quale intende svolgere le proprie ricerche e formula una proposta
di piano di ricerca che dovrà ottenere il consenso del CD. In relazione
a ciò il CD lo affida ad un docente guida.
ART.7 - Piano di formazione e carriera scolastica
Per ciascun allievo, il piano di formazione sarà articolato in modo
da ampliarne opportunamente la cultura, nonché di fornirgli il bagaglio
delle conoscenze scientifiche, che siano necessarie ed opportune per lo svolgimento
delle ricerche nel settore prescelto.
Il CD annualmente accerta che l'allievo abbia seguito con profitto le attività
didattiche e di ricerca programmate. L'allievo che non superi la prova annuale,
può essere ammesso al prosieguo con riserva da sciogliersi entro il successivo
trimestre. In caso di non ammissione decade.
ART.8 - Modifiche di statuto
Eventuali proposte di modifica del presente Statuto, avanzate dal CD, sono approvate
dagli Organi competenti.